sabato 31 agosto 2013

Corte Costituzionale: congedi anche ai parenti e affini di terzo grado



 La Corte Costituzionale con Sentenza 18 luglio 2013, n. 203 è intervenuta nuovamente sulla materia dei
congedi retribuiti (fino ai due anni) concessi ai lavoratori che assistono un familiare con grave disabilità (in possesso di verbale di handicap grave ex art. 3 comma 3 della Legge 104/1992).
I congedi retribuiti biennali sono stati inizialmente introdotti dalla Legge 388/2000 (articolo 80, comma 2, poi ripreso dall’articolo 42, comma 5 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151) che ha integrato le disposizioni previste dalla Legge 53/2000 introducendo l'opportunità, per i genitori di persone con handicap grave, di usufruire di due anni di congedo retribuito. Medesima opportunità veniva offerta ai lavoratori conviventi con il fratello o sorella con handicap grave a condizione che entrambi i genitori fossero “scomparsi”.
Dopo, la Corte Costituzionale ha riconosciuto varie eccezioni di legittimità costituzionale che hanno ampliato la platea degli aventi diritto al coniuge, ai figli conviventi.
Il Decreto Legislativo del 18 luglio 2011, n. 119 ha rivisto profondamente la disciplina dei congedi retribuiti di ventiquattro mesi, in particolare per quanto riguarda gli aventi diritto e le modalità di accesso all’agevolazione. 
La normativa vigente  non include fra i possibili beneficiari lavoratori (nemmeno se conviventi e nemmeno nel caso siano gli unici in grado di assistere la persona con disabilità) che abbiano una parentela o un affinità diversa da quelle contemplate (figli, genitori, fratelli e sorelle, oltre al coniuge).
Su tale esclusione è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale oggetto della Sentenza 203/2013. Il procedimento era stato sollevato originariamente per il caso di un nipote (affine di terzo grado in via collaterale) convivente con la persona con disabilità, unico in grado di prestare assistenza.
A sollevare la questione di legittimità costituzionale, in modo compiuto e articolato, è il Tribunale Amministrativo Regionale di Reggio Calabria, richiamando vari articoli della Costituzione.
Secondo il TAR calabrese l’esclusione del nipote convivente del disabile dal novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo, in mancanza di altre persone idonee ad occuparsi dello stesso, contrasterebbe, in primo luogo, con l’art. 32 Cost., “poiché la tutela del diritto alla salute va intesa, una volta che siano insorte malattie, come predisposizione degli strumenti necessari per rendere possibili le relative cure e l’assistenza più opportuna”.
Altra violazione vi sarebbe dell’art. 2 della Costituzione, in quanto esso, nel richiedere il rispetto dei doveri inderogabili di solidarietà, implica la conseguente messa a disposizione di misure che consentano l’adempimento dei medesimi. Violerebbe anche l’art. 29 Cost., “poiché l’assistenza rappresenta anche una forma di tutela della famiglia e i soggetti ammessi a fruire del congedo sono tutti in rapporto di parentela con la persona affetta da patologie.”
Altra interessante contestazione: la violazione dell’art. 118, quarto comma, Cost., inteso come espressione del principio di sussidiarietà orizzontale. Una lettura combinata degli artt. 29 e 118, quarto comma, Cost. indurrebbe, infatti, a valorizzare la famiglia anche come «strumento di attuazione di interessi generali, quali il benessere della persona e l’assistenza sociale».
Secondo il TAR l’attuale formulazione dell’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, “fissando in modo rigoroso e restrittivo i soggetti lavoratori che possono fruire del congedo straordinario, frustrerebbe quella prospettiva sussidiaria e dinamica nella quale, a parere del giudice a quo, si è andata inserendo a pieno titolo anche la famiglia.”
Inoltre appaiono violati anche gli articoli 4 e 35 Cost., poiché il congiunto del disabile, per poter garantire cure ed assistenza, è costretto a rinunciare alla propria attività lavorativa o a ridurne il numero di ore, o a sceglierne una diversa, maggiormente compatibile con detta finalità.
Infine, il TAR rileva anche la violazione dell’art. 3 Cost., poiché «di fronte ad una posizione sostanzialmente identica di un congiunto convivente rispetto a quella degli altri soggetti già previsti dalla norma e ad una pari esigenza di tutela della salute psico-fisica della persona affetta da handicap grave e di promozione della sua integrazione nella famiglia, la mancata inclusione di ulteriori ipotesi appare ingiustamente discriminatoria».
Quindi, la Corte accoglie le questioni sollevate dal TAR, aggiungendo alcune considerazioni qui di seguito riportate:
Afferma la Corte: “il congedo straordinario di cui si discute, benché fosse originariamente concepito come strumento di tutela rafforzata della maternità in caso di figli portatori di handicap grave e sia tuttora inserito in un testo normativo dedicato alla tutela e al sostegno della maternità e della paternità (come recita il titolo del d.lgs. n. 151 del 2001), ha assunto una portata più ampia. La progressiva estensione del complesso dei soggetti aventi titolo a richiedere il congedo, operata soprattutto da questa Corte, ne ha dilatato l’ambito di applicazione oltre i rapporti genitoriali, per ricomprendere anche le relazioni tra figli e genitori disabili, e ancora, in altra direzione, i rapporti tra coniugi o tra fratelli.”
Prosegue: “al fine di adeguare le misure di assistenza alle emergenti situazioni di bisogno e alla crescente richiesta di cura che origina, tra l’altro, dai cambiamenti demografici in atto, questa Corte ha ritenuto che il legislatore avesse illegittimamente trascurato quelle situazioni di disabilità che si possono verificare in dipendenza di eventi successivi alla nascita o in esito a malattie di natura progressiva o, ancora, a causa del naturale decorso del tempo. Anche per tali situazioni, come nel caso di figli portatori di handicap, vale il principio che la cura della persona disabile in ambito familiare è in ogni caso preferibile e, ciò che più rileva, più rispondente ai principi costituzionali, indipendentemente dall’età e dalla condizione di figlio dell’assistito (sentenza n. 158 del 2007).”
E infine: “nella sua formulazione attuale, dunque, il congedo straordinario di cui all’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, fruibile per l’assistenza delle persone portatrici di handicap grave, costituisce uno strumento di politica socio-assistenziale, basato sia sul riconoscimento della cura prestata dai congiunti sia sulla valorizzazione delle relazioni di solidarietà interpersonale e intergenerazionale, di cui la famiglia costituisce esperienza primaria, in attuazione degli artt. 2, 3, 29, 32 e 118, quarto comma, Cost.”
Pertanto, la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, e alle condizioni ivi stabilite, il parente o l’affine entro il terzo grado convivente, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla disposizione impugnata, idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave.

Una città per tutti: Permessi 104/92: “rivedibilità” del familiare con ...

Permessi 104/92: “rivedibilità” del familiare con handicap grave e validità dei permessi
Pubblichiamo questo articolo, tratto da "OrizzonteScuola", per quanti possano trovarsi in una simile situazione!

Segreteria scolastica – la Commissione dell’Azienda USL di competenza ha fissato una rivedibilità di un soggetto con handicap grave( Legge 104/92 art 33 comma 3°l.104/92) indicando come data di scadenza del verbale AGOSTO 2013. Vorrei chiedere se al superamento della suddetta scadenza del verbale di handicap decadono immediatamente anche i benefici relativi ai permessi lavorativi (e ai congedi retribuiti), qualora il lavoratore, familiare della persona handicappata, non presenti entro agosto 2013 un nuovo verbale confermativo dei precedenti requisiti di handicap. In altre parole vorrei capire se ci può essere una “tolleranza” per fruire dei permessi nel periodo che intercorre tra la scadenza di un verbale della Commissione Medica per l’handicap e la presentazione di uno successivo. Grazie. Segreteria Reparto PERSONALE.

venerdì 16 agosto 2013


"SANT’AGATA D’AGOSTO NON PER MOLTI MA PER TUTTI”

Torna l’appuntamento estivo con Sant’Agata di Agosto promosso dall’Associazione “Come Ginestre” Onlus e dall’Associazione "Sant’Agata Basilica in Cattedrale".

Sabato 17 Agosto alle ore 18,30 in Piazza San Placido “area riservata” persone con disabilità.

CATANIA - Sabato 17 Agosto in occasione dei festeggiamenti di Sant’Agata d’Agosto l’Associazione di Volontariato “Come Ginestre” Onlus e l’Associazione Sant’Agata Basilica Cattedrale, per l’ennesimo anno consecutivo organizzano “Sant’Agata d’Agosto non per molti ma per tutti” con uno spazio riservato alle persone con disabilità, per permettere di vivere uno dei momenti più importanti dei festeggiamenti di mezzo Agosto con l’attesa del passaggio del busto di Sant’Agata.
L’appuntamento di Piazza San Placido, ormai, è diventato sempre più partecipato e seguito, non solo dai catanesi ma anche da tanti turisti e soprattutto da catanesi che vivono all’estero e che si trovano a Catania in vacanza.
L’appuntamento è a partire dalle ore 18,30 presso Piazza San Placido per dare la possibilità ai volontari di accogliere e far sistemare nell’apposita “area riservata” le persone con disabilità; alle ore 20,00, dopo la Celebrazione, è previsto il passaggio del busto e delle reliquie Sant’Agata, nonché i cerei di Monsignor Ventimiglia e Circolo di Sant’Agata, in Piazza San Placido con breve sosta e la benedizione dell’Arcivescovo Metropolita di Catania Sua Eccellenza Mons. Salvatore Gristina.
(Per informazioni Salvatore Mirabella 338.9027431 – salvatoremirabella@libero.it  – www.comeginestre.blogspot.com)



Ospiti Unità Spinale Unipolare "Cannizzaro" Catania
Giovedì 1 Agosto 2013 - Unità Spinale Unipolare dell'Azienza Ospedaliera "Cannizzaro" di Catania.
L'incontro con gli ospiti, terapisti, Fisiatri dell'Unità Spinale ha suscitato grande interesse per il progetto All Sporting promosso dall'Associazione "Come Ginestre" Onlus con il contributo del Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con la partecipazione dei partner, Assessorato allo Sport Comune di Catania, Fondazione "Cirino La Rosa e la Parrocchia Maria Ausiliatrice e San Domenico Savio.
Durante l'incontro è stato ribadito che lo scopo del progetto è quello di realizzare obiettivi di integrazione sociale, sviluppo  delle risorse e potenzialità individuali e di squadra. Attraverso la pratica di discipline sportive opportunamente scelte atte a sperimentare la conoscenza di nuove attività ludico-sportive, utili per un adeguato e globale sviluppo psico-fisico dei giovani in condizione di svantaggio fisico-relazionale e sociale.
Tutte le attività progettuali verranno integrate da attività seminariali sul territorio, con obiettivo di informare ed sensibilizzare la comunità al tema delle pari opportunità nel campo dello sport a favore delle persone con disabilità.

(Per informazioni: Salvatore Mirabella 3389027431 - Dott.ssa Luisa Mannuccia 3383517666 - mail salvatoremirabella@libero.it)

lunedì 8 luglio 2013

ALL SPORTING

AL VIA IL PROGETTO DI PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ NEL CAMPO DELLO SPORT A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ.


 Il progetto promosso dall'Associazione di volontariato "Come Ginestre" Onlus realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri -  Dipartimento delle Pari Opportunità, in collaborazione dei partner Comune di Catania assessorato allo Sport, Fondazione Cirino La Rosa, Parrocchia Maria Ausiliatrice e S. D. Savio.
Lo scopo principale del progetto è quello di realizzare, con la partecipazione di giovani con disabilità e non, obiettivi di integrazione sociale, sviluppo delle risorse e potenzialità individuali e di squadra. Attraverso la pratica di discipline sportive multidisciplinari, utili per un adeguato e globale sviluppo psico-fisico dei giovani in condizione di svantaggio fisico-relazionale e sociale.
Il progetto della durata di 12 mesi, realizzerà azioni progettuali sul territorio di Catania, privilegiando la periferia Sud, dove è più alta la richiesta d’interventi da parte delle famiglie, per rispondere in modo efficace alla correzione di quei fattori di disuguaglianza, sia di genere che di condizione culturale e sociale in un ottica che promuove attraverso lo Sport la riscoperta e il rilancio del territorio ed in particolare l’integrazione tra le diversità in senso ampio del termine.
Obiettivi generali
Potenziamento delle capacità motorie del giovane con disabilità, attraverso l’insegnamento di gesti tecnici fondamentali della pratica sportiva.
Maturazione delle capacità psico-fisiche di base, per un armonico sviluppo della coordinazione e dello schema corporeo.
Prevenzione attiva  e controllo sui fattori che concorrono a sostenere condizioni di disagio ed esclusione sociale.
Miglioramento delle condizioni generali dello stato di salute, sul versante relazionale e psico-fisico.
Incremento del livello d’integrazione tra le persone disabili e “normodotate” in un ottica di affermazione del diritto alle pari opportunità nel campo delle discipline sportive.
Azioni progettuali
Attività di Nuoto che coinvolge 20 ragazzi con disabilità, con l’ausilio di psicologo e istruttore qualificato.
Pratica sportiva di Water basket, anche con il coinvolgimento dei ragazzi che fanno parte della FINP (Federazione Italiana Nuoto Paralim pico).
Attività di Danza Sportiva, con la costruzione di pratica a squadre, che realizzerà l’obiettivo integrazione disabili e “normodotati”. 
Attività di Tiro con l’Arco per l’apprendimento guidato di capacità teorico-pratiche e fisico-sportiva attraverso l’acquisizione di gesti tecnici che favoriscono la concentrazione e la coordinazione motoria. 
Maratonina per la riappropriazione e la valorizzazione del territorio, con la partecipazione delle famiglie e della comunità.