domenica 21 ottobre 2012
ASSOCIAZIONE “COME GINETRE” ONLUS LANCIA L’ALLARME SULLA RIAPERTURA DELLE PISCINE COMUNALI DI NESIMA. STAGIONE NUOVA E DISAGI VECCHI……
lunedì 1 ottobre 2012
L’ASSOCIAZIONE ONLUS “COME GINESTRE” AD EXPO BIMBO 2012
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giovedì 24 febbraio 2011
Sport e inclusione sociale per persone con disabilità.

La pratica sportiva e le sue importanti valenze ai fini dell'inclusione delle persone con disabilità.
È fatto ormai ben noto che la pratica sportiva abbia molti vantaggi, certamente dal punto di vista dell'attività motoria, ma anche con notevoli effetti positivi anche dal punto di vista psicologico e sociale. Non a caso lo sport è tra le attività che maggiormente possono favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilità.
Oggi, diversi studi riguardanti la partecipazione ad attività sportive da parte di persone con disabilità, hanno dimostrato che, nel corso degli anni questa favorisce molteplici benefici in diverse aree di sviluppo.
Si evidenzia la differenza sostanziale tra i concetti diabilità, disabilità e inabilità, per approdare, poi, al significato di sport per persone con disabilità, distinguendo in esso le diverse classi d’appartenenza in base alla disabilità posseduta.
Le attività motorie e sportive hanno un ruolo sicuramente importante nell’intervento socio/educativo rivolto a soggetti portatori di qualche disabilità; gli stessi, infatti, possono, in quest’ambito, trovare elementi di successo e valorizzazione personale che difficilmente altrove sarebbero raggiungibili, soprattutto nell’età giovanile.
Gli obiettivi principali, perseguibili attraverso l’attività sportiva, riguardano principalmente l’accrescimento delle potenzialità individuali, come lo sviluppo delle capacità innate e l’acquisizione di nuove e diverse abilità, e l’integrazione in un contesto di vita ricco di relazioni significative.
IL PROGETTO INDIVIDUALE PER LA PERSONA CON DISABILITÀ È UN DIRITTO SOGGETTIVO

E' quanto stabilito dal Tar di Catania. Asl e Comune inadempienti sul progetto relativo a una persona con grave disabilità e sulle prestazioni di servizi e di cure. "Per la prima volta in Italia si è fatta chiarezza sulla questione".
Il progetto individuale per la persona con disabilità, e le relative cure, riabilitazione e servizi, sono un diritto soggettivo. Lo ha stabilito il Tar di Catania con una recente sentenza, la numero 243/11, emessa dalla seconda sezione e stilata dal giudice Brugaletta.
La vicenda ha per vittima una persona con grave disabilità che due anni fa aveva avanzato istanza, ai sensi dell'art.
Questi i fatti: "La persona con disabilità ha prima subìto il silenzio inadempiente da parte dell'amministrazione comunale di residenza (Comune di Catania) - per cui l'ente è già stato condannato nel febbraio 2010 dal Tar Catania - e, successivamente, a seguito della stesura del progetto individualizzato, non ha beneficiato dell'erogazione dei servizi e dell'esecuzione di quanto previsto nel progetto redatto dall'Unità di valutazione della disabilità". A seguito della denuncia nei confronti di azienda sanitaria e Comune di Catania, "il Tar è stato chiamato a decidere su una questione di assoluta novità per il mondo del diritto" e ha dichiarato che la materia è di competenza del giudice ordinario riconoscendo, però, chiaramente nella sentenza che "la posizione del ricorrente fatta valere ha la consistenza del diritto soggettivo".
L'autorità giudiziaria ha consentito di avere chiarezza, per la prima volta in Italia, su cosa dovranno fare i cittadini e i loro difensori, nell'ipotesi in cui, pur a seguito della stesura del progetto individualizzato per persona con disabilità, gli enti competenti (comune e aziende sanitarie) dovessero rimanere inadempimenti nell'erogazione di servizi e prestazioni. La sentenza è la conferma che l'obiettivo principale della normativa è soddisfare i bisogni dei cittadini, ancor prima che offrire in modo disorganico e magari dispendioso servizi sul territorio. La personalizzazione, l'individualizzazione dei trattamenti e la conseguente organizzazione dei servizi sul territorio contribuirà non solo al rispetto dei diritti delle persone con disabilità, ma a una loro maggiore soddisfazione e a una più efficace, efficiente e parsimoniosa gestione dell'azione amministrativa, così come già in atto in altre regioni.
Legge 68 e quote di riserva: approvazione definitiva

Anche il Senato ha approvato definitivamente
La Legge 126/2010 aveva infatti disposto che le aziende con più di 50 dipendenti fossero prioritariamente obbligate all’assunzione di orfani e di superstiti delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Tale priorità, colmando gli obblighi di assunzione, sarebbe andata a scapito della riserva prevista dalla Legge 68/1999 a favore delle persone con disabilità.
Opportunamente la norma, approvata e in attesa di pubblicazione, riconferma la garanzia del 7% di aliquota di riserva ai disabili.
Si tratta di un risultato importante poiché erano a rischio migliaia di assunzioni di persone disabili sia nel privato che nella Pubblica amministrazione.
mercoledì 2 febbraio 2011
“Sant’Agata non per molti ma per tutti” 2011
3 Febbraio 2011
Piazza Stesicoro per la Processione per l’offerta della Cera (Carrozza del Senato)
Appuntamento ore 9,30 presso Bar Forzese in Corso Sicilia
Piazza dei Martiri (lato tra Via V. Emanuele e Via F.sco Crispi) per il Giro esterno di Sant’Agata
Appuntamento ore 9,30
Salvatore Mirabella
Presidente
Ass. Come Ginestre Onlus
W SANT'AGATA
Legge 68 e quote di riserva: primo sì alla Camera
Una buona notizia dalla Camera: nella seduta di ieri è stata approvata la Proposta di Legge (n. 3720, On. Schirru e altri) che fornisce un’interpretazione autentica alla Legge n. 407 del 1998 e alle modifiche intervenute soprattutto nel 2010 (Legge 126) per ribadire che le assunzioni obbligatorie per chiamata diretta dei familiari di vittime di atti di terrorismo non possono superare e occupare la quota di riserva spettante ai lavoratori disoccupati invalidi, prevista dall’articolo 3 della Legge n. 68 del 1999.
Si tratta di un risultato importante poiché erano a rischio migliaia di assunzioni di persone disabili sia nel privato che nella Pubblica amministrazione.
La Legge 126/2010 ha infatti disposto che le aziende con più di 50 dipendenti siano prioritariamente obbligate all’assunzione di orfani e di superstiti delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Tale priorità, che colma gli obblighi di assunzione, andrebbe a scapito della riserva prevista dalla Legge 68/1999 a favore delle persone con disabilità.
Il testo rapidamente licenziato dalla Commissione Lavoro della Camera e approvato all’unanimità dall’Aula sana questa distorsione legislativa, garantendo il 7% di aliquota di riserva ai disabili.
Si passa ora all’esame del Senato per l’approvazione definitiva che
